CIRCOLARE N-153 LE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE E IL CONTENIMENTO DEL COVID-19
La diffusione del nuovo coronavirus Covid-19 prima in Cina e successivamente anche in Italia, sta imponendo l’attuazione di disposizioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate al contenimento e alla gestione dell’epidemia.
L’ultimo decreto del 10 marzo 2020 estende le disposizioni emanate l’8 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale, di seguito la specifica:
- Spostamenti persone fisiche
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale. Gli spostamenti sono consentiti soltanto se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Persone con sintomi o in quarantena
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Invece, per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.
- Lavoratori dipendenti: congedo ordinario e ferie
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
- Eventi, competizioni sportive e manifestazioni
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Lo svolgimento di tali eventi e competizioni resta consentito all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come ad esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. In tali luoghi è sospesa ogni attività. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
- Scuola, Università e Musei
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.
E’ consentita la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.
- Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura
- Bar e medie/grandi strutture di vendita
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
- Palestre e centri (sportivi e benessere)
Sono sospese le attività di:
-palestre;
-centri sportivi;
-piscine;
-centri natatori;
-centri benessere;
-centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza);
-centri culturali;
-centri sociali;
-centri ricreativi.
Il Team Framinia è a Vs disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento in merito a quanto discusso.
Roma, 10/03/2020
FRAMINIA SRL
