CIRCOLARE n. 4 del 9 dicembre 2021 – decreto-legge 21 ottobre 2021, “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

Gentile Cliente,
la presente circolare ha l’obiettivo di illustrare la circolare del 9 dicembre 2021 in cui l’INL (Ispettorato nazionale del lavoro) approfondisce le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rilevanti ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. A seguito delle novità introdotte dal decreto fisco-lavoro D.L. n. 146/2021 il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal Testo unico della sicurezza sul lavoro è stato sostanzialmente modificato al fine di arginare il grave e dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro.
Dopo le novità del decreto Fiscale, il provvedimento di sospensione va adottato in due ipotesi e produce effetti diversi:

  • sospensione dell’attività interessata dalle violazioni;
  • sospensione limitata all’attività dei lavoratori interessati alle violazioni: mancata formazione e addestramento; mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi) contro le cadute dall’alto.

Per le violazioni di cui all’Allegato I si ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie.

Di seguito si forniscono i resi dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 4 del 9 dicembre 2021.

 

1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.
Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito di cui all’articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il DVR.
Va tuttavia considerato che per talune fattispecie l’assenza del DVR non è oggetto di prescrizione.
Si tratta delle seguenti ipotesi, di cui al TUSL, in cui l’illecito è punito solo con l’arresto:

▪ aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

▪ aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

▪ attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.

In tali casi, il personale ispettivo, oltre a comunicare ai sensi dell’art. 347 del c.p.p. la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, avrà cura di indicare, nel provvedimento di sospensione, la necessaria elaborazione del DVR quale condizione della revoca.

 

2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
Anche in tal caso il dato letterale della norma fa ritenere che il provvedimento di sospensione trovi applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano, in violazione di quanto previsto dall’art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.

 

3. Mancata formazione ed addestramento

Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.
Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:

▪ Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);

▪ Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);

▪ Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);

▪ Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);

▪ Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

 

Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l’adozione del provvedimento di sospensione.
In relazione al provvedimento di sospensione dell’attività di impresa o dell’attività lavorativa, qualora sia stata riscontrata la violazione di cui al punto 3, la revoca del medesimo provvedimento potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione – fermi la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all’Allegato I e il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute – atteso che, per effetto del provvedimento di prescrizione, il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.
Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione in questione, che potrà aver luogo successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento.

 

4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.

 

5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

In base al tenore letterale della disposizione, la sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell’art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all’articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL.
L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.
In proposito va ricordato che l’art. 96, comma 1-bis, del citato Testo Unico esclude l’obbligo di redazione del POS relativamente “alle mere forniture di materiali o attrezzature”.
La mancata elaborazione del POS sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.

 

6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li
abbiano utilizzati.

 

7. Mancanza di protezioni verso il vuoto
La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

 

8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.

 

9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

 

10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

 

11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.

 

12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica. La revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta, salvo quanto previsto al punto 3, alla ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite in riferimento all’allegato I, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività.
In riferimento a quest’ultima esigenza, i Dirigenti e i responsabili delle articolazioni organizzative preordinate alla vigilanza dovranno tener conto di adeguate misure di flessibilità della programmazione e relativa attuazione degli accertamenti disposti.
In fase di prima applicazione, nelle more dell’evoluzione normativa e delle modalità operative della vigilanza, l’adozione del provvedimento di sospensione di cui alle ipotesi riportate nei punti 3 e dal 6 al 12 è da ricondurre esclusivamente al personale con specializzazione tecnica in base al profilo professionale di inquadramento.
Negli altri casi (punti 1, 2, 4 e 5), previo svolgimento di dedicati percorsi di aggiornamento professionale, l’adozione del provvedimento è rimessa anche agli ispettori del lavoro non appartenenti ai profili tecnici, ivi compreso il personale ispettivo INPS e INAIL.
Rimandiamo alla lettura integrale della circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 dell’INL. Il Team Framinia è a Vs disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento in merito a quanto discusso.

 

Roma, 14/12/2021