CIRCOLARE N. 149 – L’infortunio del lavoratore in missione o in trasferta
Gentile Cliente,
Affrontando il tema dell’infortunio in itinere va innanzi tutto detto che quando un lavoratore è in missione o in trasferta il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione a quello in cui, durante la missione, deve espletare la prestazione lavorativa è sostanzialmente imposto dal datore di lavoro e ciò differenzia molto le caratteristiche di un evento infortunistico in tale circostanza da quello che si verifichi lungo il tragitto tra l’abitazione e la sede abituale di servizio.
La missione è infatti caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro e ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso.
Ovviamente l’evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l’attività svolta in missione o trasferta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza.
In sintesi si configurano come uniche cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione o trasferta: il caso in cui l`evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un`attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro ed il caso di rischio elettivo, cioè l`evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa.
Per le stesse considerazioni gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione e viceversa devono essere considerati come infortuni in attualità di lavoro.
La fattispecie dell’infortunio che accade in albergo non è inoltre equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte (sent. n. 9211/2003) sulla base di due elementi: l’oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di locomozione all’interno dell’abitazione sia o meno funzionale all’espletamento dell’attività lavorativa e il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato.
Nessuno dei due elementi individuati per escludere l`indennizzabilità degli eventi verificatisi nella privata abitazione possono però riscontrarsi nel caso del lavoratore in missione o trasferta; gli eventi accaduti in una stanza di albergo non sono assimilabili a quelli avvenuti nella privata abitazione poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione o trasferta e perché il lavoratore non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha nella propria abitazione.
Nei limiti delineati, quindi, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione o trasferta dal momento dell’inizio della missione o trasferta fino al rientro presso l’abitazione sono da ritenere tutelati dall’Inail.
La Framinia S.r.l. è a Vostra disposizione sia per chiarimenti in merito a quanto indicato nella presente circolare.
Roma, 03/04/2019
FRAMINIA SRL