CIRCOLARE N. 142 – Direttore Lavori e Appalti Privati
Gentile Cliente,
La presente circolare ha l’obiettivo di definire gli ambiti entro i quali nominare la figura tecnica del Direttore Lavori è obbligatorio o consigliabile quando non necessario in termini di legge in appalti privati.
1. Direttore dei lavori: Compiti e responsabilità
Il direttore dei lavori è un professionista incaricato dalla committenza allo scopo di seguire l’andamento regolare dei lavori. Il professionista opera nel rispetto di leggi, norme urbanistiche/tecniche e regolamenti attuativi specificati al p.to 2.
L’attività del Direttore Lavori comprende le seguenti funzioni:
– Controllo e alta sorveglianza dei lavori/verifica tecnica dei lavori eseguiti tramite:
- controlli d’accettazione dei materiali;
- prove sugli impianti da realizzare/modificare come da progetto;
- ordini di servizio per la corretta esecuzione dei lavori;
- redazione delle perizie di variante in corso d’opera;
- controllo della realizzazione dell’opera attraverso sopralluoghi, in relazione all’osservazione della regola dell’arte, alla corrispondenza dei materiali impiegati, alle disposizioni di contratto e a quanto indicato all’interno del capitolato speciale d’appalto e del progetto, anche in base alla realizzazione tecnica delle lavorazioni.
– Verifica della conformità e rispondenza delle opere con il progetto;
– Verifica della conformità normativa del progetto;
– Verifica contabile-amministrativa:
- emissione degli stati d’avanzamento e dei certificati di pagamento
- verifica costante della congruità dei costi in caso di varianti
- verifica del possesso delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto
- Redazione/verifica pratiche amministrative da presentare agli uffici competenti
Strumenti fondamentali per il Direttore Lavori sono il contratto d’appalto (redatto con riferimento alle disposizioni del codice civile) e il capitolato speciale d’appalto unitamente al possesso di elaborati progettuali chiari e non assoggettabili ad interpretazione per evitare eventuali contenziosi tra l’impresa esecutrice e il committente dei lavori.
2. Direttore dei lavori: quando è obbligatorio negli appalti PRIVATI
Nell’esecuzione di particolari opere edilizie private la figura del direttore dei lavori è fondamentale e obbligatoria per legge. Si riportano di seguito alcuni esempi:
- costruzione di nuovi edifici
- rifacimento prospetti
- interventi di consolidamento strutture
- rifacimento di impermeabilizzazioni di lastrici solari, coperture
- ristrutturazione di appartamenti
- interventi che rientrano nel campo di applicazione della legge sul contenimento dei consumi energetici:
- Rifacimento/Istallazione di impianto di riscaldamento e/o raffrescamento
- Sostituzione degli infissi esterni
- Isolamento delle pareti esterne
In genere le attività in cui è prevista la figura del Direttore Lavori sono:
- attività di edilizia libera che implichi Manutenzione Straordinaria;
- attività per gli interventi edilizi subordinati al permesso di costruire;
- interventi che implicano le dichiarazioni di asseverazione dei lavori nel rispetto dei titoli abilitativi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380/opere strutturali interessate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Gli specifici ambiti in cui è d’obbligo la nomina della figura professionale del Direttore Lavori sono regolamentati da normative e regolamenti tecnici vigenti quali:
- Testo Unico dell’Edilizia (T.U.E.) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- Norme Tecniche per le Costruzioni
- Regolamenti Comunali
- Le norme per l’appalto dei lavori privati stabilite dal Libro Quarto, Titolo III, Capo VII – C.C.
- Lgs. 192/2005, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- Sentenze della Corte di Cassazione
Si specifica che gli Interventi Subordinati a Comunicazione di Inizio lavori Asseverata/Manutenzione Straordinaria/Attività edilizia libera definiti all’art. 6.bis del TUE prevedono la trasmissione all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.
Non è esplicitata all’interno del Testo la figura del Direttore dei Lavori, per cui non è necessario nominare questa figura professionale nell’ambito delle attività citate.
Nel caso in cui si decida di non nominare un Direttore Lavori, gli oneri della figura professionale restano a carico del committente.
Le attività di un Direttore Lavori elencate brevemente al punto 1 implicano una preparazione tecnica tale da guidare la corretta esecuzione dell’opera in termini tecnici, burocratici, di costi, di scelte progettuali. Se il committente non è dotato di tali competenze, rischia di assumersi responsabilità e incorrere in scelte che lo espongono a rischi nell’espletamento dei compiti elencati, in termini di corretta esecuzione, di rispetto delle norme, di contenimento e controllo dei costi di realizzazione.
Per questo motivo, a garanzia della tutela del committente è opportuno nominare un Direttore Lavori per lavorazioni che richiedono fasi di realizzazione/attività complesse, anche se la figura professionale non è esplicitamente richiesta da legge.
In questo modo è garantito un iter controllato da parte di un professionista che tramite la sua prestazione intellettuale assicura e vigila su tutte le fasi lavorative nell’ottica della corretta realizzazione dell’opera nel rispetto della normativa vigente e dell’esecuzione secondo la regola dell’arte.
La Framinia S.r.l. è a Vostra disposizione sia per chiarimenti in merito a quanto indicato nella presente circolare.
Roma, 25/05/2018
FRAMINIA SRL