CIRCOLARE N. 146 – Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva
Ministero dell’Interno – N.11001/1/110/(10) – Roma, 18 luglio 2018
Gentile Cliente,
La presente circolare ha l’obiettivo di illustrare i contenuti della Direttiva sui Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche rif. Circ. n. 11001/1/110/(10) – Roma 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno in cui sono contenute le linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento di rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.
Le linee guida citate sono da considerarsi a sostituzione delle linee guida per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni allegate alla Circ. n.11001/110(10) – Roma del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno.
In particolare viene ripercorsa la struttura costituente il sistema di mitigazione del rischio analizzando cosa è variato rispetto alla Circ. n.11001/110(10) – Roma del 28 luglio 2017
OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA
Lo scopo della nuova Direttiva è la rivisitazione delle Linee Guida emesse con Circ. n.11001/110(10) per consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche.
Le linee sviluppano approfondimenti o semplificano le procedure contenute all’interno del modello organizzativo e procedurale dapprima fornito in via sperimentale.
ITER PROCEDURALE PER MANFESTAZIONI PUBBLICHE
La Direttiva descrive brevemente l’iter procedurale a cui una manifestazione pubblica deve essere sottoposta in riferimento agli aspetti safety/security. Tale procedura è riassunta di seguito all’interno dello schema n.1.
Schema n.1: Percorso procedurale e organizzativo per manifestazioni pubbliche
Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità
1 – Normativa di riferimento
DM 19.08.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
DM 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
2 – Requisiti di accesso all’area
Variazioni rispetto alla Circ. n.11001/110(10) – Roma del 28 luglio 2017
All’interno delle nuove linee guida, restano invariati i requisiti riguardo l’accessibilità dei mezzi di soccorso:
- larghezza: 3.50 m.
- altezza libera: 4.00 m.
- raggio di volta: 13 m.
- pendenza: non superiore al 10%
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore)
La differenza sostanziale all’interno del paragrafo 2 della Circolare rispetto alla precedente emanata nel luglio 2017 è che non sono più indicate specifiche riguardanti l’ammassamento dei mezzi o l’accesso dei soccorsi associate ai profili di rischio (basso/medio/elevato).
Permane invece l’indicazione sulla viabilità dedicata ai mezzi di soccorso, che per quanto possibile deve consentire di raggiungere l’area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.
3 – Percorsi di accesso all’area e deflusso del pubblico
Variazioni rispetto alla Circ. n.11001/110(10) – Roma del 28 luglio 2017
In riferimento ai flussi del pubblico in ingresso e in uscita e al deflusso, le nuove Linee Guida confermano il requisito che consiste nell’assicurare che le vie di esodo scelte siano effettivamente idonee al deflusso in caso di emergenza. Se i varchi di ingresso non hanno caratteristiche idonee per il deflusso deve essere progettato un sistema di vie d’esodo indipendente dagli accessi inutilizzabili ai fini dell’evacuazione in caso di emergenza.
La semplificazione sul paragrafo rispetto alla Circ.n.11001/110(10) consiste nell’eliminazione dell’associazione della misura di mitigazione indicata rispetto ai livelli di rischio e rispetto al luogo della manifestazione (strutture all’aperto di tipo permanente o Luoghi all’aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico).
4 – Capienza dell’area della Manifestazioe
Variazioni rispetto alla Circ. n.11001/110(10) – Roma del 28 luglio 2017
È necessario definire una capienza massima tenendo conto dei seguenti fattori:
- Affollamento massimo: 2 persone al mq.
- Capacità di deflusso: 250 persone al mq;
- Numero minimo dei varchi di allontanamento: 3 in posizione ragionevolmente contrapposta;
- Larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento: 2,40mt;
- Ingressi ad aree delimitate dell’evento anche se di libero accesso: emissione del titolo gratuito o conta-persone.
La nuova direttiva impone una luce maggiore per i varchi e le vie di allontanamento (rif. p.to 4) dapprima definito in larghezza minima 1,20mt.
5 – Suddivisione della zona in settori
Variazioni rispetto alla Circ. n.11001/110(10) – Roma del 28 luglio 2017
Di seguito si riportano in parallelo:
SCHEMA 1 – Semplificazione della Circolare attualmente vigente sulla divisione in settori;
SCHEMA 2 – Requisiti relativi alla suddivisione in settori indicata in Circ. n.11001/110(10)
Come si evince dai due schemi anche al punto 5 è presente una semplificazione in termini di classificazione in base all’impianto dell’evento e in base all’affollamento
6 – Protezione antincendio
Variazioni rispetto alla Circ. n.11001/110(10) – Roma del 28 luglio 2017
Come per gli altri fattori di mitigazione descritti, anche all’interno del paragrafo n.6 le indicazioni risultano semplificate.
Per quanto concerne la protezione antincendio, i requisiti indicati all’interno delle nuove linee guida sono:
- Congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell’area del palco / scenografia;
- Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall’organizzatore;
- In manifestazioni ove sia prevista l’affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all’art. 18 del d.lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l’impiego di automezzi antincendio vv.f., secondo le disposizioni dettate dal d.m. interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.
Si riportano per confronto n.2 schemi che riassumono i requisiti ormai superati indicati all’interno della Circolare n.11001/110(10) – Roma del 28 luglio 2017 sostituita dalla Direttiva attualmente vigente
7 – Gestione dell’emergenza-piano di emergenza ed evacuazione
Variazioni rispetto alla Circ. n.11001/110(10) – Roma del 28 luglio 2017
Le nuove linee guida, in relazione alla gestione dell’emergenza, elencano i seguenti requisiti:
- Pianificazione delle procedure da adottare in caso d’emergenza;
- Redazione di piano d’emergenza che dovrà riportare:
- le azioni da mettere in atto in caso d’emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all’instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l’organizzazione dell’evento;
- le specifiche misure per l’assistenza alle persone diversamente abili.
- Classificazione degli scenari incidentali per livelli nell’ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d’intervento;
- Prevedere la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d’emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione (fornire informazioni c.ca percorsi di allontanamento, procedure operative predisposte per l’evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell’emergenza) e nell’ipotesi di evento incidentale per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità;
- Prevedere un sistema di diffusione sonora con le seguenti caratteristiche:
- Alimentazione elettrica con linea dedicata;
- Livello sonoro tale da essere udibile in tutta l’area della manifestazione;
- Presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell’area della manifestazione.
- Prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che sia costantemente in contatto con gli Enti e l’organizzazione.
- Prevedere adeguata segnaletica di sicurezza anche predisponendo segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale;
Anche sullo strumento di mitigazione del rischio che riguarda la gestione delle emergenze viene eliminato ogni riferimento al livello di rischio della manifestazione. All’interno delle linee guida precedenti veniva invece specificato che per profili di rischio “basso” un sistema di diffusione sonora anche con strumenti portatili tipo megafono, mentre per le manifestazioni ricadenti negli altri profili di rischio il sistema di diffusione sonora dovrà essere del tipo ad altoparlanti alimentato da linea dedicata di sicurezza. Inoltre si dava accenno di previsione idi un sistema di gestione di sicurezza integrato, obbligatorio sopra le 20.000 persone. Le restanti indicazioni riportate erano già presenti all’interno delle linee guida ma vengono meglio specificate.
8 – Operatori Di Sicurezza
Variazioni rispetto alla Circ. n.11001/110(10) – Roma del 28 luglio 2017
Si riporta di seguito la classificazione degli operatori di sicurezza mostrata all’interno dello schema 8.1 e attualmente vigente, che sostituisce la classificazione illustrata all’interno linee guida superate, riportata all’interno dello schema 8.2. Come si evince dagli schemi, viene superata la classificazione del numero degli addetti in base ai livelli di rischio e vengono specificate le mansioni che devono ricoprire gli operatori di sicurezza.
9 – Ulteriori integrazioni
Le nuove linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento di rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità introduce infine requisiti riguardanti:
-
- MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI
- CASI PARTICOLARI
Per quanto riguarda il punto 1 i requisiti da osservare sono:
- Divieto di detenzione nell’ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di area coperta ed utilizzata.
Il punto 2 è riferito a manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate all’interno della linea guida. In questo caso si rimanda agli strumenti propri dell’ingegneria della sicurezza ai fini del calcolo dei parametri dell’affollamento e dell’esodo, specificando che il progettista deve dettagliare il procedimento che porta all’individuazione dei rischi ed analizzare e descrivere i livelli prestazionali da raggiungere in relazione alla sicurezza e come raggiungere tali livelli.
Il Team Framinia è a Vs disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento in merito a quanto discusso.
Roma, 25/07/2018
FRAMINIA SRL