CIRCOLARE N-154 – SMART WORKING: COS’È, COME FUNZIONA, LA NORMATIVA E I VANTAGGI.
Nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un nuovo Decreto che interviene anche sulle modalità di accesso allo smart working.
Accedi alla procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020. Per quesiti sull’utilizzo della procedura telematica, è possibile visitare l’URP e inviare una richiesta di assistenza.
Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.
La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.
A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working potranno procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Luogo di svolgimento della prestazione in smart working
Durante le giornate di smart working, la prestazione lavorativa è svolta dalla propria residenza o da altro domicilio, previo accordo con la direzione dell’Ufficio o servizio di appartenenza. Il lavoratore gode di autonomia operativa e può organizzare la prestazione nel rispetto degli obiettivi assegnati.
Individuazione delle tipologie di attività delocalizzabili
I direttori degli Uffici e Servizi individuano le tipologie di attività ritenute delocalizzabili in tutto o in parte, quali, a titolo meramente esemplificativo:
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- analisi, studio, ricerca e stesura di testi e relazioni connesse con i compiti d’ufficio;
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- attività di approfondimento normativo o giurisprudenziale e di elaborazione dati relativi al lavoro istituzionale;
- predisposizione di atti/provvedimenti o di minute degli stessi ovvero di modulistica ovvero di documentazione tecnica.
Spese
Consumi elettrici, di connessione alla rete Internet, comunicazioni telefoniche con l’Ufficio o Servizio, sono a carico del lavoratore.
Durata
Il progetto è esecutivo dal giorno successivo alla firma per accettazione da parte del lavoratore, e ha una durata relazionata al perdurare dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni del CdM.
Il Team Framinia è a Vs disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento in merito a quanto discusso.
Roma, 11/03/2020
FRAMINIA SRL