CIRCOLARE N-158: FORMAZIONE E-LEARNING AI TEMPI DEL COVID-19 E DELLO SMART WORKING
Gentile Cliente,
le “semplificazioni” previste dal DPCM del 04/03/2020[1] sono unicamente connesse alle modalità di attivazione dello smart working e non limitano o mitigano affatto gli obblighi inderogabili previsti dalla normativa vigente della sicurezza sul lavoro in materia di formazione.
I motivi vanno ricercati nelle disposizioni legislative che regolano il lavoro agile in materia di salute e sicurezza dei lavoratori:
l’art. 22 del D.Lgs. 81/2017 (normativa vigente che disciplina lo smart working) prevede che “… il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali…”.
L’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 (normativa vigente che disciplina l’informazione in materia di sicurezza sul lavoro) prevede che “…. il datore di lavoro provveda affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia …“.
L’art. 37, comma 3 e comma 6 del D.Lgs. 81/2008 (normativa vigente che disciplina la formazione in materia di sicurezza sul lavoro) stabilisce che “ …. il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici della propria mansione e che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi …”.
La stessa informativa resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro a pag. 2 prevede che “…In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro ha provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del T.U. sulla sicurezza; ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa, ai sensi degli artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008; ha provveduto alla formazione e informazione di tutti i lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesimo D. Lgs. 81/2008.
Pertanto, di seguito, si procede alla analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro per lo smart worker…”
Alla luce dei suddetti articoli appare evidente che ai lavoratori “agili” trovi applicazione la disciplina “generale” del D.lgs. n. 81/2008, unitamente alle specifiche previsioni dell’articolo 22 del D.lgs. n. 81/2017 e della nota informativa dell’INAIL. Pertanto, laddove i lavoratori assunti non siano già stati formati a questa particolare modalità di lavoro, la sola consegna della nota informativa non risulta di per sé sufficiente a soddisfare tutti gli obblighi in capo al datore di lavoro dal momento che il lavoratore non viene formato adeguatamente sui rischi specifici connessi alla nuova condizione operativa, che comporta una particolare situazione di esposizione ai rischi, che richiede, tralatro, una maggior consapevolezza e conoscenza da parte del lavoratore dovendo esso stesso monitorare il rispetto delle condizioni di ergonomicità e sicurezza elettrica.
Il Team Framinia è a Vs disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento in merito a quanto discusso.
In allegato trovate:
– il link (https://elearning.framinia.com/enrol/index.php?id=12) per effettuare il corso di smart working sulla nostra piattaforma.
Roma, 31/03/2020
FRAMINIA SRL
[1] la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti invia telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro