CIRCOLARE N-160 – MASCHERINE…QUALI SONO LE DIFFERENZE?
Gentile Cliente,
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, è stato suggerito che la via di trasmissione da uomo a uomo del Coronavirus SARS-CoV-2 sia attraverso goccioline respiratorie (“droplets”) o per contatto di superfici contaminate (specie le mani) con le mucose (occhi, naso, bocca). Indossare una mascherina chirurgica è una delle misure di prevenzione per limitare la diffusione di alcune malattie respiratorie. L’uso della mascherina medico-chirurgica deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani, e di tutte le altre misure precauzionali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell’emergenza da COVID-19.
Bisogna fare però una distinzione tra i modelli di mascherine:
La prima distinzione da fare è tra le cosiddette “mascherine chirurgiche” e i “facciali filtranti”. Tanto è già stato detto sulla differenza tra i due e, presumibilmente, questa informazione è ormai nota ai più, nonché facilmente reperibile, per cui la tratteremo solo nelle sue linee essenziali.
Le “mascherine chirurgiche” sono “presidi ad uso medico”, prodotti conformemente alla norma EN 14683 e hanno come funzione essenziale quella di proteggere il paziente dalla contaminazione che può provenire dalla vociferazione e, in genere, dall’emissione di gocce di saliva emesse dall’operatore che le indossa. Il materiale di cui sono costituite è, a tutti gli effetti, un filtro alla penetrazione dei microrganismi, ma l’assenza di una specifica capacità di aderenza al volto non impedisce che il contaminante possa raggiungere le vie respiratorie del portatore attraverso gli spazi liberi lasciati tra il bordo della maschera e il viso.
I “facciali filtranti” (benché, quelle a cui comunemente ci si riferisce sono “semimaschere facciali”) sono prodotti conformemente alla norma EN 149 e appartengono alla categoria dei “Dispositivi di Protezione Individuali” (N.B.: esistono anche maschere con filtro intercambiabile, prodotto conformemente alla norma tecnica EN 143), sono quasi interamente costituite da un materiale filtrante e possono possedere o meno una valvola di espirazione.
La loro funzione è quella di proteggere le vie respiratorie del portatore dagli agenti esterni: aerosol solidi o liquidi e si distinguono in tre classi, in ordine di protezione crescente: FFP1, FFP2 e FFP3. Non proteggono da gas e vapori e, ai fini della protezione da microrganismi, possono essere considerate idonee solo le semimaschere FFP2 e FFP3 (o i filtri P2 e P3).
Vale la pena segnalare l’esistenza in commercio di dispositivi certificati contemporaneamente EN 14683 e EN 149: questi offrono la sicurezza della protezione sia per il portatore che per il paziente ma, specie in questo frangente, sono ancora di più difficile reperibilità.Al di là delle specifiche tecniche dell’uno o dell’altro presidio, del quale, ove necessario, si darà conto nel prosieguo, molto prosaicamente ciò che oggi è rilevante sapere è quando è necessario impiegare l’uno o l’altro. Ed è qui che la casistica è talmente ampia da dover ricorrere alle generalizzazioni, col rischio di semplificare oltremodo la questione.
MISURE IN EMERGENZA: MASCHERINE CHIRURGICHE COME DPI PER LE VIE RESPIRATORIE
Occorre fare una precisazione molto importante: per tutta la durata dell’emergenza, le disposizioni contenute nel D.L. n. 18/2020 – cosiddetto “Cura Italia” – consentono di equiparare le mascherine chirurgiche ai DPI per le vie respiratorie, al posto dei quali possono essere impiegate all’interno dei luoghi di lavoro.
Questa decisione, pur certamente estrema ed emergenziale, è un’ovvia conseguenza della mancanza di disponibilità di semimaschere filtranti sul mercato. E trova i suoi fondamenti in una serie di studi scientifici nei quali si rileva l’assenza di una significativa differenza in termini di esposizione al virus dell’influenza tra gli operatori sanitari che indossano una maschera di classe N95 o una maschera chirurgica.
L’equiparazione tra mascherine chirurgiche e DPI per le vie respiratorie non è la sola “forzatura” a cui siamo costretti per fronteggiare l’epidemia, giacché anche la stessa produzione e messa in commercio di entrambi i dispositivi ha subito una temporanea deroga (art. 15 del D.L. n. 18/2020). In ragione che si tratti di un presidio medico o un DPI, un produttore o un importatore può oggi immetterli sul mercato dietro l’autocertificazione della loro idoneità e l’invio all’Istituto Superiore di Sanità o all’INAIL della documentazione che possa attestarla.
Ciò detto e, ai soli fini di protezione dal contagio dal virus SARS-COV-2, essendo primaria la misura del distanziamento sociale di 1 m, nei luoghi di lavoro l’obbligo di indossare il DPI residua nei soli casi in cui tale distanza minima non possa oggettivamente essere mantenuta.
Il Team Framinia è a Vs disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento in merito a quanto discusso.
Roma, 31/03/2020
FRAMINIA SRL