MOBILITY MANAGER: UNA FIGURA CHIAVE PER GLI SPOSTAMENTI SOSTENIBILI
Gentile Cliente,
la presente circolare ha l’obiettivo di illustrare questo profilo professionale, approfondendo le sue origini e i suoi compiti.
La figura del Mobility Manager ha avuto diversi atti di definizione e regolamentazione specifica tra cui i più recenti sono:
▪ Decreto Rilancio (DL 34/2020) che ha reso obbligatorio la figura in tutte le imprese o enti pubblici con più di 100 dipendenti.
▪ Il Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 che ha regolamentato i requisiti minimi della figura.
▪ Il Decreto inter-ministeriale 4 agosto 2021 ha introdotto le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”.
Il Decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020) e il Decreto 2021 stabiliscono che il mobility manager aziendale sia una figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 6 della legge 28 dicembre 2015, n.221, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL (piano spostamenti casa lavoro) del proprio personale dipendente se:
- con singole unità locali con più di 100 dipendenti;
- localizzate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
Il Responsabile della Mobilità in azienda è chiamato allo svolgimento di specifiche attività di analisi, progettazione e monitoraggio.
L’obiettivo specifico dell’attività del Mobility Manager è la riduzione degli impatti ambientali e sociali derivanti dal traffico veicolare determinati dagli spostamenti dall’abitazione al luogo di lavoro, i cosiddetti spostamenti sistematici tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.
QUANTI TIPI DI MOBILITY MANAGER ESISTONO?
Si distinguono due tipologie:
- “mobility manager aziendale”: figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente;
- “mobility manager d’area”: figura specializzata nel supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali;
FUNZIONI DEL MOBILITY MANAGER AZIENDALE
Al mobility manager aziendale sono attribuite le seguenti funzioni:
- promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
- supporto all’adozione del PSCL;
- adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
- verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione;
- cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;
- attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
- promozione con il mobility manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
- supporto al mobility manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l’intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità
FUNZIONI DEL MOBILITY MANAGER D’AREA
Al mobility manager d’area sono attribuite le seguenti funzioni:
- attività di raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e moduli collaborativi, anche mediante convocazione di riunioni, una tantum o con cadenze periodiche, e organizzazione di incontri e seminari, comunque denominati, e svolgimento di ogni altra attività utile al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL;
- supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;
- acquisizione dei dati relativi all’origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai mobility manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali.
PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA – LAVORO (PSCL)
Dal punto di vista operativo lo strumento con il quale si concretizza l’attività del mobility management è il Piano degli Spostamenti Casa Lavoro, il cui acronimo è PSCL.
Il PSCL è finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato ed individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato.
Preliminarmente alla redazione del PSCL, al fine di rendere efficace tale piano, l’azienda deve comunicare al proprio mobility manager l’entità delle risorse aziendali disponibili per lo sviluppo delle iniziative.
Struttura del PSCL
Un PSCL si compone, in generale di:
– una parte informativa e di analisi degli spostamenti casa-lavoro che deve contenere l’analisi delle condizioni strutturali aziendali e dell’offerta di trasporto e l’analisi degli spostamenti casa-lavoro;
– una parte progettuale contenente le possibili misure da adottare e i benefici conseguibili, scaturita dall’incrocio tra la domanda di trasporto analizzata attraverso il questionario ai dipendenti e l’offerta di servizi aziendali e pubblici;
Adozione del PSCL e comunicazione ai dipendenti
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 179/2021, il PSCL adottato deve essere trasmesso, entro 15 giorni dall’adozione, al mobility manager d’area del Comune territorialmente competente, per una valutazione complessiva da parte di quest’ultimo delle misure previste nel territorio di riferimento, una fase di confronto sulle soluzioni ipotizzate, l’armonizzazione delle diverse iniziative e la formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle fonti disponibili, anche sulla base di iniziative integrate che coinvolgono diversi soggetti e competenze.
Eventuali integrazioni e modifiche al PSCL, a seguito dell’interlocuzione con il mobility manager d’area, sono tempestivamente recepite con la medesima procedura di adozione.
Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 6 comma 3 lettera c) del Decreto Interministeriale n. 179/2021 è necessario inviare al mobility manager di area oltre al PSCL anche i dati relativi agli spostamenti dei dipendenti correlati dai rispettivi orari di ingresso/uscita.
Tali dati sono necessari per la programmazione più efficace ed efficiente dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali, secondo quanto previsto dalla norma.
Il PSCL è oggetto di costante monitoraggio da parte del mobility manager aziendale in relazione all’efficacia delle misure implementate, anche al fine di individuare eventuali impedimenti e Linee guida e criticità che ne ostacolino o rendano difficile l’attuazione, nonché di proporre soluzioni di tempestiva risoluzione.
Per l’anno 2021, la scadenza di presentazione del PSCL è anticipata al 23 novembre, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 179 del 12 maggio 2021.
Il Team Framinia è a Vs disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento in merito a quanto discusso.
Roma, 19/10/2021
FRAMINIA SRL