NUOVO DECRETO SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
Gentile Cliente,
la presente circolare ha l’obiettivo di illustrare sinteticamente, tramite il Nuovo Decreto, alcune informazioni su formazione, informazione, addetti antincendio e docenti.
Il nuovo Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del DLgs 81/08 ed entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
CAMPO DI APPLICAZIONE (art.1)
Nell’art. 1 “Campo di applicazione” le disposizioni si applicano:
- alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del DLgs 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;
- alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO ED IN EMERGENZA (art.2)
Si indica che il datore di lavoro (comma 1) adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del decreto.
Si segnala poi (comma 2) che per i seguenti casi il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
Inoltre nel piano di emergenza devono essere riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati (comma 4), il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del DLgs 81/08.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art.3)
Il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.
DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO (art. 4)
All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addetti al servizio antincendio, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.
I lavoratori designati devono frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento.
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’EMERGENZA (art. 5)
Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 81/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell’attività.
L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell’art. 6.
REQUISITI DEI DOCENTI (art. 6)
Si indica che i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso di alcuni requisiti indicati dal decreto.
In particolari i docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
A. documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
B. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V (Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio) al decreto;
C. essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
D. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.;
Inoltre i docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento;
Si indica che alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra poco meno di un anno, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
Veniamo ai docenti della sola parte pratica che devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
A. documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
B. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
C. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni;
Si indica poi che (comma 6, articolo 6) i docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto dal già citato allegato V. Ed esibiscono, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE (art. 7)
I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Ricordiamo che il decreto comprende cinque allegati:
- allegato I – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
- allegato II – Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
- allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
- allegato IV – Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
- allegato V – Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
Rimandiamo alla lettura integrale del Decreto Legislativo del 2 Settembre 2021.
Il Team Framinia è a Vs disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento in merito a quanto
discusso.
Roma, 29/10/2021
FRAMINIA SRL