DECRETO LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”
Gentile Cliente,
la presente circolare ha l’obiettivo di illustrare il nuovo Decreto Legislativo 21 Ottobre 2021, n. 146.
Il Decreto ha introdotto diverse previsioni in materia di controlli e verifiche sulla regolarità delle imprese in materia di lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro, anche in modifica del Testo Unico di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008).
Le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le novità riguardano la semplificazione dell’attività di vigilanza e ruotano su quattro assi:
- Stretta sulle condizioni in base alle quali scatta la sospensione dell’attività per violazioni in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro;
- Aumento delle sanzioni per le imprese non in regola;
- Maggiori competenze, poteri e strumenti all’INL;
- Rafforzamento della banca dati SINP.
Cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale che può essere preso in caso di presenza del 10% (e non più 20%) del personale “in nero” sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.
Le violazioni che comportano la sospensione dell’attività sono individuate nel nuovo Allegato I del D.Lgs. 81/08.
Di seguito viene riportata la tabella dell’Allegato I art.14, comma 1 con l’inasprimento delle sanzioni in caso di inadempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario
- il ripristino delle regolari condizioni di lavoro;
- il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
Il Governo ha esteso competenze e strumenti all’INL- Ispettorato Nazionale del Lavoro:
- maggiori competenze di coordinamento negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro;
- un aumento dell’organico (nuove 1.024 unità);
- oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 di investimento in tecnologie di per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza;
- l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro (da 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022).
Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.
Tra le novità:
- Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro.
- L’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
Rimandiamo alla lettura integrale del Decreto Legislativo 21 ottobre 2021 n. 146
Il Team Framinia è a Vs disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento in merito a quanto
discusso.
Roma, 29/10/2021