Oggetto: applicazione del DL 127/2021 in merito al possesso obbligatorio di un green pass valido per l’accesso ai luoghi di lavoro – Settore Privato
Gentile Cliente,
con la Gazzetta Ufficiale del 20/11/2021 è stato definitivamente convertito in legge il DL. 127/2021 del 22/09/2021, testo che ha introdotto le misure urgenti misure di prevenzione sulla diffusione dell’infezione da Covid-19 in qualsiasi contesto lavorativo, in particolare stabilisce l’obbligo di possedere un green pass valido per accedere a qualsiasi luogo di lavoro dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, prescrizione valida sia per il pubblico che per il privato.
La norma di riferimento è la Legge 165/2021, testo che mantiene i principi cardine già previsti dal DL si settembre, e introduce alcune piccole aggiunte, di seguito si riportano i principali punti della norma:
1. Nel periodo indicato, a chiunque svolge un’attività lavorativa è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde o il certificato di esenzione conforme alla circolare del Ministero della Salute (rif. Cir. Min. 04/08/2021)
2. La suddetta disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono attività a qualsiasi titolo, anche in caso di formazione, volontariato o contratti esterni;
3. Il datore di lavoro dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte di chi accede agli ambienti di lavoro, preferibilmente al momento dell’accesso, nominando formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento. Le verifiche saranno effettuate mediante la apposita applicazione “VerificaC19” disponibile per qualsiasi device;
4. I lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro;
5. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dia luogo alle sanzioni: la permanenza del lavoratore a cui scade il green pass durante l’orario di lavoro è ammissibile e tollerata solo per il periodo di tempo necessario per far sì che possa concludersi il turno di lavoro;
6. Qualora i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per più volte, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021;
8. L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
9. Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
10. Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.
Per agevolare le attività di verifica inerenti al possesso del green pass, e non solo, abbiamo creato un servizio denominato “Safety Pass” di cui si allega una breve presentazione (all. 1) e si riporta di seguito il sito di riferimento per qualsiasi informazione www.framiniasafetypass.com.
Il “Safety Pass” è una autodichiarazione ai fini della sicurezza che le aziende possono richiedere ai lavoratori e agli ospiti che accedono al luogo di lavoro, uno strumento che supporta il Datore di lavoro e i lavoratori nei seguenti ambiti:
- Autodichiarazione Covid19 (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000);
- Controllo Green- pass (Legge 19 Novembre 2021, n.165);
- Obbligo di formazione e informazione (art. 36 e 37 del D.lgs 81/08);
- Obbligo di consegna e utilizzo dei D.P.I. (art. 18 e art. 20 del D.lgs 81/08);
- Controllo idoneità tecnico professionali dei fornitori (art. 26 del D.lgs 81/08).
Il suddetto servizio può essere anche personalizzato in funzione delle specifiche esigenze del cliente, in modo da rendere lo strumento più performante e calzante per le necessità dell’Azienda.
Il team Framinia Services è a Vs disposizione per qualsiasi supporto o chiarimento in merito alle prescrizioni descritte e alle modalità per attuarle.