COVID – 19 E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Gentile Cliente,
la presente circolare ha l’obiettivo di ricordare l’obbligo di ogni datore di lavoro di redigere la valutazione dei rischi e l’importanza fondamentale di garantire il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 nei riguardi dei lavoratori. Con la Sentenza n. 10751/2021, pubblicata il 20/12/2021, per la prima volta è stata riconosciuta la responsabilità di un’azienda in merito al mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, comportando un risarcimento per il lavoratore.
Nello specifico, la suddetta sentenza ha stabilito che il Documento di Valutazione dei Rischi non fosse stato aggiornato con la valutazione dei rischi relativi alla possibilità di contrarre il virus Covid-19 sul posto di lavoro. Per questo ha obbligato la ditta a risarcire la sua dipendente, che era stata assunta a tempo determinato.
La pandemia di COVID-19 è un’emergenza di sanità pubblica verso la quale anche il mondo del lavoro deve adottare le misure di prevenzione e protezione, cosi come stabilite dalle autorità competenti dettate dalle Autorità Sanitarie Locali.
Il rischio biologico in ambiente di lavoro si identifica con la determinazione del rischio di esposizione ad agenti biologici e con la conseguente strategia di prevenzione che richiede specifiche misure di protezione per gestire l’eliminazione o la massima riduzione del rischio stesso.
La valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali di ogni datore di lavoro (artt.17, 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008) per la cui omissione sono previste responsabilità civili e penali (art. 55 comma 1 lettera a).
Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato documento di valutazione dei rischi o DVR e nello specifico per il rischio biologico. (ai sensi dell’art. 271 D. Lgs 81/08) e tiene conto di tutte le caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, applica i principi di buona prassi microbiologica e adotta le misure preventive e protettive.
Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori dal rischio virus Covid – 19, come in generale dal rischio biologico, si ricorda che le attività di prevenzione e protezione dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 81/08 ssmmii e gli obblighi ad esse connessi, sono poste in capo al Datore di Lavoro, che le attua in collaborazione con il Medico Competente aziendale ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’azienda, facendo riferimento principalmente alle previsioni di cui al Titolo X – Esposizione ad agenti biologici – del D. Lgs. 81/08.
A fronte di ciò è opportuno provvedere, per le aziende in cui i lavoratori possono essere esposti a rischio biologico deliberato (diretto) o potenziale, I’ aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la presenza di tale nuovo rischio biologico nonché provvedere alla fornitura al personale di DPI idonei e a mettere in campo misure tese ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro.
La valutazione dei rischi in azienda e, dunque, la presenza del Documento di Valutazione dei Rischi è di fondamentale importanza allorquando il datore di lavoro stipuli dei contratti a termine. L’omessa valutazione dei rischi può comportare come indicato dalla sentenza l’annullamento dei contratti stipulati. Il divieto di stipulare contratti a tempo determinato per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi è sancito dall’ art. 20 comma 1 del D. Lgs. 81 del 2015.
In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Il Team Framinia è a Vs disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento in merito a quanto discusso.
Roma, 23/12/2021